- I prezzi dei servizi alberghieri e delle altre
strutture ricettive (L.R. 6 aprile 1996) sono
liberamente determinati dai singoli operatori (L.
25 agosto 1991 n.284).
Gli operatori comunicano i prezzi di
pernottamento nelle strutture alberghiere ed i
prezzi delle strutture ricettive ai soli fini
della pubblicità.
- I prezzi riportati nelle tabelle sono espressi in
migliaia di lire.
- Il prezzo della camera non può essere nè
superiore nè inferiore a quello indicato
nell'apposita tabella prezzi che deve essere
esposta, in modo ben visibile al pubblico,
nell'ufficio di ricevimento degli ospiti e
riportato nell'apposito cartellino all'interno di
ogni camera e in ogni altro luogo di prestazione
dei servizi.
- La consumazione della prima colazione, quando non
è inclusa nel prezzo della camera, è
facoltativa.
La relativa tariffa, risultante dalla tabella dei
prezzi esposta dal bureau, potrà essere
addebbitata (separatamente dalla tariffa della
camera) solo se tale prestazione sarà stata
espressamente richiesta dal Cliente.
- Qualora una camera a due letti venga assegnata ad
una persona sola e non sia stata espressamente
richiesta dal Cliente, il prezzo non potrà
superare quello massimo denunciato per la camera
ad un letto.
- Per un letto aggiunto posto in camera a due letti
non potrà applicarsi una maggiorazione superiore
al 35% del prezzo della camera stessa; in ogni
caso il letto aggiunto potrà essere posto nelle
camere aventi dimensioni adeguate e su richiesta
del cliente.
- L'accessibilità negli esercizi ricettivi per i
disabili è regolata dal Decreto Ministeriale
(Min. LL. PP.) 14 giugno 1989, n° 236.
- Il servizio telefonico, il cui costo d'impianto
è già considerato nella tariffa alberghiera,
viene fornito ai clienti al solo costo di
traffico più IVA, secondo le tariffe telefoniche
in vigore per le comunicazioni a contatore o
tramite prenotazione che possono essere rilevate
dalla guida telefonica e che comunque vanno
richieste all'atto della prenotazione
- La responsabilità dell'albergatore per furti o
danneggiamento di oggetti di proprietà dei
clienti è prevista in apposite disposizioni di
legge (Codice Civile, art. 1783 - 1784 - 1785/bis
- 1785/ter - 1785/quarter - 1785/quinquies -
1786).
- Il personale alberghiero è regolarmente
retribuito dalle Aziende per le sue normali
prestazioni; pertanto le mance costituiscono una
ricompensa facoltativa assolutamente spontanea e
non devono formare oggetto di alcuna
sollecitazione.
- L'albergatore è obbligato a fornire al Cliente
una ricevuta fiscale per tutti i servizi prestati
(soggiorno, pasti, bevande ecc...).
Richiedere tale documento è un dovere di ogni
cittadino il quale, oltre ad assolvere ad un
preciso obbligo di legge ed evitare sanzioni
pecuniarie, si assicura la conoscenza dell'esatto
importo da pagare.
- I turisti che avessero da rilevare l'applicazione
di prezzi superiori a quelli pubblicati nel
presente elenco, e non ottenessero sufficiente
soddisfazione da parte dell'albergatore, potranno
presentare documentato reclamo entro 60 giorni
all'Azienda Provinciale Turismo competente per
territorio.
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